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Perequazione rifiuti: dal 2027 si azzera la componente UR2. Cosa cambia nella TARI (Delibera ARERA 346/2026)

📌 In sintesi

  • ✅ Con la Delibera 346/2026/R/com del 29 settembre 2026 ARERA azzera, dal 1° gennaio 2027, la componente perequativa UR2 della TARI.
  • ✅ UR2 (1,50 €/utenza/anno) finanziava le agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi: il conto presso CSEA ha risorse sufficienti e non ci sono nuove emergenze.
  • ✅ Restano invariate UR1 (0,10 €, rifiuti accidentalmente pescati) e UR3 (6,00 €, bonus sociale rifiuti): dal 2027 ogni utenza pagherà 6,10 € invece di 7,60 €.
  • ✅ Le componenti perequative non sono costi del servizio: non entrano nel PEF e si aggiungono alla TARI nell’avviso di pagamento.
  • ✅ Comuni e gestori devono aggiornare la bollettazione 2027; per la TARI 2026 restano dovuti i valori attuali, da dichiarare a CSEA entro il 31 gennaio 2027.

Nell’avviso TARI di ogni famiglia e di ogni attività compaiono, accanto all’importo della tassa, alcune voci di pochi euro con sigle poco chiare: UR1, UR2 e UR3. Sono le componenti perequative del settore rifiuti, introdotte da ARERA nel 2024.

Con la Delibera 346/2026/R/com del 29 settembre 2026, ARERA ha deciso di azzerare dal 1° gennaio 2027 la componente UR2. Per capire che cosa cambia, e per chi, conviene fare un passo indietro.

Che cos’è la perequazione, in parole semplici

La perequazione è un meccanismo di solidarietà tra tutti gli utenti di un servizio. Ciascuno versa una piccola somma fissa, raccolta in un fondo nazionale; il fondo serve poi a coprire costi che, se restassero a carico di un solo territorio o di un solo gestore, sarebbero troppo pesanti oppure non avrebbero un pagatore naturale.

Un esempio concreto: se un’alluvione colpisce alcuni Comuni e ARERA concede alle famiglie colpite uno sconto sulla bolletta, qualcuno deve coprire il mancato incasso del gestore. Invece di scaricarlo sugli altri cittadini dello stesso Comune, lo si ripartisce su tutti gli utenti d’Italia, con importi minimi per ciascuno.

I fondi sono gestiti dalla CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali, organismo che opera per conto di ARERA. Ogni componente alimenta un proprio conto; ARERA ne aggiorna il valore in base a quanto il conto ha incassato, a quanto deve pagare e alle riserve che deve mantenere.

Un punto da tenere fermo: le componenti perequative non sono un costo del servizio rifiuti del proprio Comune. Non entrano nel Piano economico finanziario (PEF) e non modificano la TARI: si aggiungono all’avviso di pagamento e vengono poi riversate a CSEA.

Come nasce: dall’acqua ai rifiuti

Lo strumento non è nuovo. La legge istitutiva delle autorità di regolazione (legge 481/1995) prevede già che le tariffe tengano conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali. Nell’energia elettrica e nel gas la perequazione esiste da decenni.

Nel servizio idrico il passaggio decisivo arriva con il terremoto in Emilia del maggio 2012: il D.L. 74/2012 chiede di introdurre agevolazioni per le utenze colpite, anche ricorrendo a strumenti perequativi. Nasce così, con la Delibera 6/2013/R/com, la componente UI1, pagata da tutte le utenze del servizio idrico.

Nei rifiuti urbani, regolati da ARERA dal 2018 (legge 205/2017), lo stesso percorso si ripete dopo le alluvioni del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Il D.L. 61/2023 prevede agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite e la loro copertura con componenti perequative. Nell’emergenza, ARERA sospende i pagamenti (Delib. 216/2023 e 267/2023) e autorizza CSEA ad anticipare le risorse utilizzando le giacenze di altri conti ambientali.

Per non dipendere più da quei “prestiti”, con la Delibera 386/2023/R/rif ARERA istituisce dal 1° gennaio 2024 un sistema di perequazione proprio del settore rifiuti. La Delibera 565/2023/R/com definisce poi le agevolazioni per le zone alluvionate e la compensazione ai gestori tramite istanza a CSEA.

Il sistema si allarga nel 2025: con la Delibera 133/2025/R/rif del 1° aprile 2025, ARERA aggiunge dal 1° gennaio 2025 la componente UR3 per finanziare il nuovo bonus sociale rifiuti previsto dal D.P.C.M. 24/2025, con un proprio conto presso CSEA.

Le tre componenti UR1, UR2 e UR3

ComponenteA cosa serveValore
UR1Copre i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati o raccolti volontariamente in mare, laghi e fiumi (legge 60/2022 “SalvaMare”)0,10 €/utenza/anno dal 2024
UR2Copre le agevolazioni riconosciute alle utenze colpite da eventi eccezionali e calamitosi1,50 €/utenza/anno nel 2024-2026
UR3Finanzia il bonus sociale rifiuti, lo sconto del 25% sulla TARI per le famiglie in disagio economico (D.P.C.M. 24/2025). Istituita con la Delib. 133/2025/R/rif6,00 €/utenza/anno dal 2025
Componenti perequative del settore rifiuti (Allegato A alla Delib. 386/2023/R/rif)

Come si applicano e chi le paga

  • A chi: a tutte le utenze del servizio rifiuti, domestiche e non domestiche. L’importo è fisso per utenza e per anno, non dipende da superficie, componenti del nucleo o rifiuti prodotti.
  • Come: in aggiunta alla TARI (tributo) o alla tariffa corrispettiva, nello stesso documento di riscossione. L’avviso deve indicare importo, valore unitario e finalità di ciascuna componente.
  • Chi le applica: il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, che nella maggior parte dei casi è il Comune.
  • Riversamento a CSEA: entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore dichiara a CSEA gli importi applicati nell’anno precedente e li versa. ARERA ha chiarito (comunicato del 27 gennaio 2025) che conta quanto fatturato negli avvisi, non quanto effettivamente incassato. Per UR3 il gestore versa il gettito al netto dei bonus sociali già riconosciuti ai propri utenti.

In pratica, nel 2025 e nel 2026 ogni utenza ha pagato 7,60 euro all’anno di componenti perequative: 0,10 di UR1, 1,50 di UR2 e 6,00 di UR3.

Cosa cambia con la Delibera 346/2026

Componenti perequative TARI per utenza: 7,60 euro nel 2026 e 6,10 euro dal 2027 con l'azzeramento di UR2

Sulla base dei dati di cassa trasmessi da CSEA il 22 settembre 2026, ARERA rileva che la giacenza del conto UR2 e l’assenza di nuove emergenze consentono il temporaneo azzeramento della componente. Le novità per il settore rifiuti sono tre.

1. UR2 scende a zero dal 1° gennaio 2027

La componente passa da 1,50 a 0,00 euro/utenza. Il conto mantiene le risorse accumulate per far fronte alle agevolazioni già riconosciute. Si tratta però di un azzeramento temporaneo: in caso di nuovi eventi calamitosi ARERA potrà ripristinarla.

2. UR1 e UR3 restano invariate

Dal 2027 ogni utenza pagherà quindi 6,10 euro all’anno invece di 7,60: un risparmio di 1,50 euro, contenuto per la singola famiglia ma rilevante sul totale nazionale.

Componente20242025-2026Dal 2027
UR10,10 €0,10 €0,10 €
UR21,50 €1,50 €0,00 €
UR3–6,00 €6,00 €
Totale per utenza1,60 €7,60 €6,10 €
Valori in euro/utenza/anno – Tabella 1 della Delib. 386/2023/R/rif aggiornata dalla Delib. 346/2026/R/com

3. Un’unica tabella dei valori

La delibera elimina dagli articoli dell’Allegato A alla 386/2023 i valori “iniziali” delle tre componenti e li raccoglie nella Tabella 1, con la serie storica anno per anno. I prossimi aggiornamenti passeranno quindi da questa tabella: è il riferimento da consultare prima di ogni bollettazione.

Il punto di Smart Engineering

Per Comuni, ETC e gestori l’azzeramento non incide sul PEF, ma richiede alcune verifiche operative:

  • Bollettazione 2027: aggiornare il software e i modelli di avviso, riportando solo UR1 (0,10 €) e UR3 (6,00 €) e le relative finalità.
  • TARI 2026: le componenti si riferiscono all’anno di competenza; per gli avvisi e i conguagli relativi al 2026, anche se emessi nel 2027, resta il valore di 1,50 € per UR2.
  • Dichiarazione a CSEA del 31 gennaio 2027: riguarda gli importi applicati per il 2026 e comprende quindi ancora UR2.
  • Trasparenza: aggiornare le informazioni pubblicate sul sito e quelle allegate agli avvisi, spiegando agli utenti la riduzione.
  • Monitoraggio: trattandosi di un azzeramento temporaneo, verificare ogni anno la Tabella 1 prima di approvare tariffe e avvisi.

Un’attenzione particolare merita il raccordo tra chi approva le tariffe, chi emette gli avvisi e chi dichiara a CSEA: quando questi ruoli sono distribuiti tra Comune, gestore e società di riscossione, un valore non aggiornato si traduce in importi errati per migliaia di utenze.

❓ Domande frequenti

Cosa sono le componenti perequative UR1, UR2 e UR3 della TARI?

Sono piccole maggiorazioni in euro per utenza all’anno, stabilite da ARERA e aggiunte alla TARI o alla tariffa corrispettiva. Non pagano il servizio del proprio Comune: alimentano fondi nazionali gestiti da CSEA per finalità comuni (rifiuti pescati in mare, agevolazioni per calamità, bonus sociale rifiuti).

Cosa cambia con la Delibera ARERA 346/2026 per il settore rifiuti?

Dal 1° gennaio 2027 la componente UR2 passa da 1,50 a 0,00 euro/utenza, perché il conto che finanzia le agevolazioni per eventi calamitosi ha risorse sufficienti. UR1 (0,10 euro) e UR3 (6,00 euro) restano invariate. La delibera riunisce inoltre i valori di tutte le componenti in un’unica Tabella 1.

Quanto paga in più ogni utenza TARI dal 2027?

6,10 euro all’anno per utenza (0,10 di UR1 e 6,00 di UR3), contro i 7,60 euro del 2025 e del 2026.

Le componenti perequative vanno inserite nel PEF?

No. Non sono costi del servizio e restano fuori dal Piano economico finanziario: vengono applicate in aggiunta alla TARI nei documenti di riscossione e riversate a CSEA.

Chi dichiara e versa le componenti a CSEA?

Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (spesso il Comune), che entro il 31 gennaio di ogni anno dichiara a CSEA gli importi applicati nell’anno precedente e li versa. Il riferimento sono gli importi fatturati negli avvisi, non quelli incassati.

L’azzeramento di UR2 è definitivo?

No. ARERA parla di azzeramento temporaneo, legato alla giacenza del conto e all’assenza di nuove emergenze: in caso di nuovi eventi calamitosi la componente potrà essere ripristinata.

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